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Articolo 240 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno­ Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Dispositivo dell'art. 240 Decreto "Rilancio"

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4­-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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