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Articolo 232 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Edilizia scolastica

Dispositivo dell'art. 232 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.".

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";
  2. b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto(1)(2).

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare(1)(2).

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento. Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano oggetto di finanziamento. In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo alle sole spese di progettazione. Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica. In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all’acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell’istruzione una conferenza di servizi per semplificare l’iter di adozione dei provvedimenti di competenza. Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990. L’obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l’iter di adozione degli atti e dei decreti per l’assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l’acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.]]

Note

(1) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
(2) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022".

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