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Articolo 220 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decretolegge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

Dispositivo dell'art. 220 Decreto "Rilancio"

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

[[Relazione illustrativa e tecnica. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2019 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze. La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 (pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario.]]

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