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Articolo 238 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca

Dispositivo dell'art. 238 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326(1).

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'universita' e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Con le misure contenute nel presente articolo si introducono rilevantissime misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese. Le misure si muovono su una duplice linea di azione: un robusto investimento nel capitale umano e una promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi. Con le misure di cui ai commi da 1 a 3 si implementano le misure di sostegno per l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale. In particolare, al comma 1, con incremento di risorse (pari a 200 milioni a decorrere dal 2021) si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 già attivato dal Governo con l’articolo 6 del decreto legge n. 162/2019. In particolare si prevede di aggiungere ai 1607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1 gennaio 2021, di 4.940 unità. Al comma 2, invece, si prevede analoga misura destinata ai ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca nel limite di spesa di 50 milioni di euro, in grado di assumere un numero di ricercatori pari a oltre 1300 unità. I commi 4 e 5 accrescono le , rispettivamente, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a). Il comma 6 reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dalla emergenza COVID hanno dimostrato l’impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell’azione da essi svolta, debba prescindere – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – da una eccessiva rigidità. Si prevede, inoltre, che la medesima deroga sia prevista anche per Fondazione di ricerca IIT, in considerazione dell’attività da essa svolta, proprio in occasione dell’emergenza COVID, che l’ha vista particolarmente impegnata nelle attività di ricerca applicata alla attuale congiuntura. Si segnala, infatti, che la fondazione ha intrapreso importanti progettualità, che prevedono l’impiego di risorse da destinare ad acquisiti in ICT, in relazione alle quali si rende ineludibile poter derogare ai limiti indicati dalla disposizione in parola (si pensi al progetto “LHF-Connect” - un robot avatar in telepresenza basato su un iPad controllato a distanza - nonché alla realizzazione di dispositivi per respiratori con la metodologia “Facility di IIT” per la stampa 3D, messa a disposizione di diversi ospedali per sopperire alla mancanza di alcuni componenti dei respiratori nonché di valvole, sdoppiatori e componentistica; da ultimo, si segnala, la realizzazione di un Respiratore a costruzione rapida che può essere prodotto in grandi quantità partendo da componentistica esistente in Italia: in sole 5 settimane è stata sviluppata la meccanica, l’elettronica e il software di controllo e realizzato il primo prototipo testato). Il comma 7 mira ad allineare alle “migliori pratiche” europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase “in itinere” per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto.]]

Note

(1) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021".

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