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Articolo 201 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Incremento Fondo salva-opere

Dispositivo dell'art. 201 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

[[Relazione illustrativa. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 47 ha previsto il cd “Fondo salva Opere” nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020. La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 40 milioni per l’anno 2020. A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziate per soddisfare detti operatori economici. Il comma 2 prevede che, ai fini del pagamento nei confronti dei creditori di cui al comma 1- quinquies dell’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.]]

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