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Articolo 196 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Interventi a favore delle imprese ferroviarie

Dispositivo dell'art. 196 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

  1. a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
  2. b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. La proposta normativa di cui al comma 1, in considerazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica –prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 100 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete. Per le medesime ragioni, la proposta di cui al comma 2 prevede la riduzionea favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all’infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19. In particolare la disposizione stabilisce che, per il periodo compreso dal 1°maggio 2020 al 30 giugno 2020,il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto. Il medesimo canone, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato: a) per i servizi ferroviari passeggeri: 1) applicando una riduzione del sessanta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è inferiore o uguale al cinquantacinque per cento; 2) applicando una riduzione del quaranta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del cinquantacinque per cento e inferiore o uguale al sessanta per cento; 3) non procedendo ad alcuna riduzione, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del sessanta per cento; b) per i servizi ferroviari merci: il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da applicarsi è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Il comma 3 dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo stesso, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2. Il comma 4 disciplina le modalità di accesso al Fondo da parte delgestore della infrastruttura ferroviaria. Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.]]

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