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Articolo 163 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Proroga in materia di tabacchi

Dispositivo dell'art. 163 Decreto "Rilancio"

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

[[Relazione illustrativa. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha generato problematiche di liquidità anche nel settore dei prodotti da fumo per i soggetti privati incisi dalle norme per le quali si propone la proroga dei termini. In particolare la norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020. La richiesta di proroga non nasce tanto dall’aggravio fiscale in sé – per i prodotti in questione e in particolare per i tabacchi lavorati, i soggetti obbligati vendono ai rivenditori al dettaglio ad un prezzo già comprensivo degli oneri fiscali che quindi dovrebbero essere già acquisiti dal soggetto obbligato al riversamento – quanto dalla difficoltà eventuale di reperire liquidità; infatti le norme consentono già ordinariamente l’utilizzo di fidi e la situazione di emergenza, unitamente alla necessità di consentire il rifornimento degli esercizi di vendita, può aver condotto ad anticipazioni di cassa da parte dei soggetti obbligati con difficoltà di recupero delle somme e conseguentemente di pagamento del dovuto entro i termini previsti.]]

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