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Articolo 161 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Proroga del pagamento dei diritti doganali

Dispositivo dell'art. 161 Decreto "Rilancio"

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[[Relazione illustrativa. Per contenere con maggiore efficacia gli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di introdurre ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, la proposta normativa è finalizzata a prorogare i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza applicazione di sanzioni e di interessi. La proposta di proroga del pagamento dei diritti doganali interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie: - soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27; - soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23. La proposta di proroga de qua attiene esclusivamente ai pagamenti in scadenza entro il 31 luglio 2020, ovverosia ai pagamenti che, anche eventualmente grazie alla dilazione di cui al citato art. 79, scadono comunque entro tale data. Ne segue che il termine ultimo in cui verrebbero effettuati i pagamenti dei diritti doganali, ove prorogati, sarebbe, al massimo, quello di 60 giorni a partire dal 31 luglio 2020, con conseguente insussistenza del rischio paventato di spostare gli effetti della proroga sull’anno successivo. Si precisa che il comma 1 indica l’ambito della proroga – pagamento dei diritti doganali oggetto dei cd conti di debito – mentre il comma 2 stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi per la relativa applicazione. Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vengono rinviate ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.]]

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