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Articolo 145 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Dispositivo dell'art. 145 Decreto "Rilancio"

1. Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo28 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.]]

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