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Articolo 139 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19

Dispositivo dell'art. 139 Decreto "Rilancio"

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[[Relazione illustrativa. La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19. In questa prospettiva, al comma 1, primo periodo, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell’attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole. Per orientare ancora di più l’operato dell’amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax compliance, la disposizione in commento dispone anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 per quello delle agenzie fiscali e dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, al comma 1, secondo periodo, è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale, si deroga al criterio ivi stabilito del maggior gettito incassato rispetto all’ultimo anno consuntivato e si tiene, invece, conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulate tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali. Analogamente, il terzo periodo del comma 1, dispone che anche per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, compreso quello derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle suddette convenzioni. Il comma 2 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.]]

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