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Articolo 118 ter Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Dispositivo dell'art. 118 ter Decreto "Rilancio"

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

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