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Articolo 93 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

Dispositivo dell'art. 93 Decreto "Rilancio"

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(1).

1-bis. [Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.](1)

[[Relazione illustrativa. Introduce la possibilitą, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.]]

Note

(1) Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
(2) Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

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