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Articolo 90 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Lavoro agile

Dispositivo dell'art. 90 Decreto "Rilancio"

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa(1)(4)(5).

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro(4)(5).

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali(1)(2)(3)(4).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)(1)(2)(3)(4).

Note

(1) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che:
- i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020;
- il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo e' prorogato al 14 settembre 2020.
(2) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza.
(3) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
(4) Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, nel modificare l'art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 23-bis, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022". Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022".
(5) Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare l'art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 5-ter) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023".

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F.M. chiede
mercoledģ 29/09/2021 - Lombardia
“Buongiorno,

relativamente al diritto allo smartworking se si hanno figli minorenni sotto i 14 anni, ho un quesito a cui non sono riuscito rispondere : abbiamo un figlio di 13, quindi mia moglie ha diritto, sino al 31/12/2021 allo smartworking (lavora in un ufficio di un' azienda privata), già sta facendo 2gg a settimana in questa modalità (accordo che l'azienda ha preso con i dipendenti).
l 'art.90 del decreto Rilancio risale a più di un anno fa, ma non riesco a seguire i vari passaggi del testo nei successivi DL/Leggi, per cui non capisco più, ad oggi , chi diritto abbiamo in tal senso.

La domanda che mi ponevo è se c'è un limite di giorni a settimana a cui ha diritto: sono obbligati a darle tutta la settimana in smartworking se lei lo chiedesse? (ovviamente sino al 31/12/2021). E in caso affermativo, riuscirebbe a citarmi la legge, o decreto legge, da cui si desume, ad oggi? Per presentarlo alla ditta di mia moglie come prova.

Aggiungo inoltre che mia moglie beneficia della legge 104 in quanto suo padre è disabile grave, il nostro scopo è riuscire a farle ottenere il 100% della settimana in smartworking fin quando possibile.


vi ringrazio
cordiali saluti

Consulenza legale i 06/10/2021
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. L. 13 maggio 2021 n.30 “Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio”.

Il comma 3 prevede che per i periodi di astensione di cui al comma 2, sia riconosciuta un’indennità pari al 50 % della retribuzione.

Pertanto, il diritto al lavoro agile (anche per l’intera settimana) sussiste solo fintanto che perduri la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio (oppure infezione da SARS Covid – 19 e/o quarantena).

Per quanto riguarda, invece, la condizione di caregiver, purtroppo l’art. 39 del Decreto Cura Italia che prevedeva un diritto allo smart-working per chi si occupa di un disabile in condizione di gravità non è stato rinnovato e quindi non sussiste attualmente un diritto in tal senso.