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Articolo 100 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

Dispositivo dell'art. 100 Decreto "Rilancio"

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017(1)(2)(3)(4).

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(5).

Note

(1) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
(2) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
(3) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
(4) Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
(5) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Successivamente, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 marzo 2022

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