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Articolo 66 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Dispositivo dell'art. 66 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,";
  2. b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".

[[Relazione illustrativa Reca modifiche all’articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.]]

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