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Articolo 59 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Dispositivo dell'art. 59 Decreto "Rilancio"

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

[[Relazione illustrativa Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc... Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 successive modifiche e integrazioni ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento; l’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro. I costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non supera l’80 % dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali. Il progetto d’investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto. Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.]]

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