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Articolo 47 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia

Dispositivo dell'art. 47 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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