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Articolo 31 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Confidi

Dispositivo dell'art. 31 bis Decreto "Rilancio"

1. (1)Il comma 6 dell'articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

  1. "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1".

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.

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