1. (1)Il comma 6 dell'articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
- "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1".
 
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.
                
                          
            
                          
        
      





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