Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 23 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Dispositivo dell'art. 23 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

[[Relazione illustrativa Commi da 1 a 5. Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre “componenti” del Ministero dell’interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19. In questo senso, tali commi prevedono un “pacchetto” di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4). Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contenimento dell’esposizione a rischio nell’ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell’interno. In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l’impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi. A fronte dell’espandersi dell’epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio. Per effetto di ciò, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E’ utile precisare che il termine stabilito dall’art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per “l’emergenza COVID-19”, avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l’art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020. Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un’aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio. Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, una tantum, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020. Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell’emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l’acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio. Il comma 4, al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell’attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell’attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisori al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele. Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4. Il comma 6 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell’interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020. Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell’ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell’asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla Rappresentanza d’Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo. A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168). L’intervento normativo assume il carattere dell’urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto iter, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell’attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all’estero. Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid-19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid-19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall’INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa.]]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!