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Articolo 12 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

Dispositivo dell'art. 12 Decreto "Rilancio"

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

  1. a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  2. b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  3. c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
  4. d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  5. e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

  1. a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
  2. b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6 ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
  3. c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;
  4. d) all'ISTAT(1);

3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3(2).

4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a) del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
(2) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 22, comma 1, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

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