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Articolo 43 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi

Dispositivo dell'art. 43 Decreto lavoro 2023

1. All’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

  1. a) contenere i costi di gestione;
  2. b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
  3. c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

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