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Articolo 37 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

Dispositivo dell'art. 37 Decreto lavoro 2023

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;
  2. a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio";
  3. b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
  4. b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio".

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