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Articolo 24 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disciplina del contratto di lavoro a termine

Dispositivo dell'art. 24 Decreto lavoro 2023

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti: «a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
  4. b) il comma 1.1. è abrogato;
  5. b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";
  6. c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";
  2. b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
  2. b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

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