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Articolo 12 bis Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Dispositivo dell'art. 12 bis Decreto lavoro 2023

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinchè le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

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