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Articolo 62 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 62 Costituzione

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Ratio Legis

Poichè le Camere necessitano, per lo svolgimento dei lavori, di principi costituzionali che ne regolino il funzionamento, il costituente ha dettato la disposizione in esame in tema di convocazione. Nello specifico, oltre a disciplinare la convocazione ordinaria, preordinata al normale svolgimento dei lavori, egli ha considerato anche quella straordinaria, per l'ipotesi in cui eventi particolari la esigano.

Spiegazione dell'art. 62 Costituzione

L'articolo in esame disciplina in maniera costituzionalmente vincolata le riunioni di diritto e quelle straordinarie del Parlamento.

Ai sensi del primo comma, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre (alternativamente). Trattasi di due ipotesi di convocazione di diritto che, ad oggi, hanno un valore marginale. Infatti, le Camere svolgono i lavori parlamentari in modo ininterrotto, con sedute durante tutto o parte dell'arco della settimana, e dopo ogni seduta i lavori vengono semplicemente aggiornati, in modo che al primo giorno utile successivo non è necessaria una nuova convocazione.

L'aggiornamento, inoltre, è accompagnato, di regola, dalla lettura dell'ordine del giorno della seduta successiva. Di fatto, le uniche interruzioni sono quelle che si registrano rispetto ai periodi di ferie.

Un'ulteriore ipotesi di convocazione di diritto, che ha mantenuto importanza, è quella che si ha all'instaurazione di un nuovo Parlamento: questa, che deve avvenire non oltre venti giorni dalle elezioni (art. 61 Cost.), spetta al Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) e viene indetta già nel decreto di scioglimento delle precedenti camere.

Il secondo comma disciplina invece la convocazione straordinaria delle Camere i cuiI titolari del potere di convocazione straordinaria sono limitati, e ciò per evitare possibili abusi dell'istituto.

In particolare, mentre tale diritto è proprio del Presidente della Repubblica quale garante super partes dell'osservanza e del rispetto della Costituzione, tale potere è previsto a favore di un terzo dei componenti di ciascuna Camera affinchè questo gruppo, rappresentando la minoranza, possa scongiurare eventuali abusi della maggioranza. In ogni caso, anche quando la convocazione deriva da una di queste figure essa, formalmente, avviene sempre ad opera dei Presidenti dei singoli organi.

Tra i motivi do convocazione straordinaria vi è, ad esempio, l'ipotesi di totale blocco dell'attività parlamentare ovvero la prospettata adozione di una legge palesemente contraria alle norme della Costituzione.

Dato che la convocazione straordinaria è basata su motivi particolarmente importanti, è necessario che entrambi i rami del Parlamento siano chiamati ad occuparsi delle relative questioni, e dunque il terzo comma stabilisce che, se viene convocata una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

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