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Articolo 59 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 59 Costituzione

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque(1).

Note

(1) Il comma 2 della presente disposizione è stato modificato dall'art. 3 comma 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n.1.

Ratio Legis

Per entrambe le ipotesi di senatori a vita il fondamento si rinviene nell'importanza delle figure, cioè delle stesse persone o delle cariche ricoperte.

Brocardi

Senatus

Spiegazione dell'art. 59 Costituzione

I senatori a vita sono del tutto equiparati, per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni, ai senatori elettivi.

Divengono automaticamente senatori a vita di diritto (salvo rinuncia), coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.

La seconda categoria è rappresentata dai senatori di nomina presidenziale, ovvero coloro che vengono scelti tra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, letterario e scientifico. Essi non possono essere più di cinque e dunque il Presidente della Repubblica può procedere anuova nomina solo qualora venga a mancare uno di essi (per morte, dimissioni ecc.).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

59 La difficoltà maggiore stava e sta nel modo di composizione della seconda Camera o «Camera dei senatori». È chiaro che non può essere formata a semplice duplicato e con gli stessi metodi della Camera dei deputati. Messa da parte la soluzione di una nomina, anche parziale, da parte del Capo dello Stato, o dell'altra Camera, o per cooptazione della stessa Camera dei senatori, sono stati proposti e vagliati vari procedimenti, a cominciare da quello di una rappresentanza organica, a base d'interessi.

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