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Articolo 57 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 57 Costituzione

(1)Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero(2).

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero(3).

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(4).

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente modificato dalla L. Cost. 27 dicembre 1963, n. 3. La modifica è in stretta connessione con quella di cui all’art. 48 Cost. che ha istituito la circoscrizione Estero. La prima legge elettorale repubblicana per il Senato venne introdotta con la l. 6 febbraio 1948, n. 29 e fu sostituita solo dalla l. 4 agosto 1993, n. 276, emanata a seguito di referendum popolari, con la quale si rimaneva entro una logica maggioritaria. La l. 276/1993 conteneva anche una delega al Governo per una legge che riordinasse le disposizioni in tema di elezione dei Senatori, attuata con il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. La più recente l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum), ha invece introdotto un meccanismo proporzionale, accompagnato da soglie di sbarramento diverse ed un premio di maggioranza assegnato su base locale. Essa, però, è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost., decisione del 4 dicembre 2013, depositata il 13 gennaio 2014, reperibile come sentenza 1/2014 perché così classificata).
(2) Questo comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. All’epoca dei lavori costituenti si pensò, nel rispetto della tradizionale distinzione tra le due camere, di fare del Senato la sede delle istanze regionalistiche. Tuttavia, ciò non si è mai concretizzato ed il concetto di “base regionale” dev’essere oggi inteso solo nel senso che le circoscrizioni sono a base regionale (v. art. 56 Cost.).
(3) Questo comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. La modifica è in stretta connessione con quella di cui all’art. 48 Cost. che ha istituito la circoscrizione Estero.
(4) La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel modificare i commi 2, 3 e 4 della presente disposizione, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Ratio Legis

Così come per la Camera dei deputati (v. art. 57 Cost), anche per il Senato il costituente ha scelto di disciplinare solo alcuni aspetti ritenuti fondamentali per l'operare del ramo del Parlamento e di non regolarne altri. Questi, ultimi, lasciati all disciplina della legge ordinaria, sono così più facilmente modificabili, in modo da essere adeguati ai mutamenti storici e politici. Inoltre, l'elezione a base regionale del Senato avrebbe dovuto farne il luogo di manifestazione di istanze locali.

Spiegazione dell'art. 57 Costituzione

All'interno del nostro ordinamento il Parlamento è un organo:

  • costituzionale, dato che fa parte dell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'organizzazione e all'esercizio della sovranità, tramite la funzione legislativa;

  • complesso, essendo costituito da due organi paritari, le Camere;

  • collegiale, dato che è formato da più componenti che agiscono come collegio;

  • rappresentativo, visto che rappresenta la volontà politica del popolo da cui viene eletto democraticamente.


Il Parlamento svolge inoltre funzioni:

  • legislative, in quanto esprime la volontà politica del Paese tramite l'emanazione di leggi;

  • di controllo politico sul Governo, il quale deve infatti godere della sua fiducia;

  • giurisdizionali, nei soli casi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione;

  • di dialogo con l'Unione europea.

La norma in esame specifica il numero dei membri del Senato, che è pari a 315, esattamente la metà rispetto ai componenti della Camera dei deputati.

Tuttavia, al contrario dei deputati, i senatori sono eletti su base regionale. Oltre ai senatori elettivi vi sono quelli a vita (gli ex Presidenti della Repubblica ed i soggetti nominati dal Presidente della repubblica in carica, ai sensi dell’art. 59 Cost.), a differenza della Camera che consta solo di membri elettivi.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

57 Nella molteplice gamma delle varie soluzioni, la Commissione è stata quasi unanime nello stabilire che la seconda Camera debba aver base regionale, in rapporto alla nuova struttura che viene introdotta in Italia con la creazione dell'ente Regione. Un terzo del numero dei senatori è stato riservato quindi all'elezione da parte dei Consigli regionali. Gli altri due terzi sono, secondo il progetto, eletti a suffragio universale diretto. La eleggibilità limitata soltanto a determinate categorie e ad uomini di età più matura, che debbono essere nati e domiciliati nella Regione, e la limitazione del diritto attivo di voto a chi abbia compiuto i 25 anni di età differenziano la composizione della seconda Camera da quella dei deputati, anche a prescindere dal terzo che spetta ai Consigli regionali.

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