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Articolo 8 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 28/07/2023]

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Dispositivo dell'art. 8 Codice del terzo settore

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1(1);
  3. c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
  5. e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 29, comma 2 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

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Consulenze legali
relative all'articolo 8 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. C. chiede
giovedì 04/08/2022 - Emilia-Romagna
“Sono un privato, Il mio quesito nasce da quanto segue,<br />
<br />
Il Presidente del mio Centro Sociale APS con personalità giuridica iscritto al RUNTS con tutti gli obblighi degli Enti del Terzo Settore, ha ritenuto di aderire, sulla base del parere dell'associazione nazionale a cui siamo iscritti, con una votazione a maggioranza del ns Comitato per eseguire un bonifico solidaristico per € 2.500,00 a favore di altro Centro Socio Culturale APS che pare abbia il bilancio in rosso, questo con riferimento al Dl n 117/2017 art 83 co 2 e tenuto conto della congrua liquidità di cui è dotato il Centro- (sic)<br />
TALE Affermazione ha sollevato forti perplessità nel sottoscritto.<br />
Da parte mia ho suggerito al Tesoriere, di concerto col Presidente ( art 24 Statuto) , di procedere al bonifico con le disponibilità del Centro, solo dopo aver ottenuto dal ns revisore dei conti almeno il suo assenso scritto sullo specifico quesito oggetto di pareri diversi,<br />
Prospettando, in alternativa, che ognuno di noi potesse tassarsi personalmente per una quota, io per primo, nel rispetto del principio di solidarietà.<br />
Detti importi potrebbero costituire l’anticipo del ricavato di una “Raccolta Fondi X il CENTRO IN DEFICIT” come proposto nel mese successivo.<br />
<br />
di seguitola la risposta di ritorno del PRESIDENTE<br />
<br />
Ritengo la risposta di …. non percorribile nei tempi stretti che abbiamo e la ritengo negativa in base a quanto proposto.<br />
Visto la disponibilità attuale finanziaria del centro con 11 voti a favore e 1 contrario (del Comitato a mezzo wastup autorizzo il bonifico di 2500 euro per motivi solidaristici a titolo gratuito di beneficenza al Centro sociale ......<br />
Questi fondi cercheremo di recuperarli con una raccolta fondi da effettuare nel prossimo mese<br />
Il presidente<br />
<br />
<br />
A QUESTO PUNTO MI RIVOLGO DIRETTAMENTE AL NS REVISORE DEI CONTI:<br />
<br />
GENT DR,<br />
CON LA PRESENTE CHIEDO FORMALMENTE IL SUO PARERE COME REVISORE DEI CONTI DEL NS CENTRO<br />
AI FINI DEL COMPORTAMENTO CORRETTO DA ADOTTARE NEL CASO SPECIFICO ( DI CUI SOPRA) TENUTO CONTO DEI DIVERSI ATTEGGIAMENTI PROSPETTATI E DELLA NECESSITA’DI EVITARE QUALSIASI PROBLEMA O INFRAZIONE DI NORME. IN SINTESI QUESTA E’ LA DOMANDA:<br />
<br />
PUO’ IL COMITATO DECIDERE A MAGGIORANZA L’UTILIZZO DI FONDI DEL CENTRO, ACCANTONATI PER I SUOI FINI ISTITUZIONALI, DESTINANDO L’IMPORTO DI € 2.500 TRAMITE BONIFICO A FAVORE DI ALTRO CENTRO APS che ha il bilancio in rosso ?<br />
CORDIALI SALUTI<br />

Questa la risposta ottenuta:<br />
“ in qualità di revisore non posso entrare nel merito o sindacare atti di normale amministrazione eventualmente deliberati dal consiglio direttivo dell'associazione, a meno che per entità, caratteristiche e particolarità non siano manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.” Non credo che sia questo il caso. Cordiali saluti IL VS REVISORE DR....<br />
<br />
CONCLUSIONE.<br />
Poiché MI risulta che non sia possibile per una APS, SENZA FINIDILUCRO, utilizzare fondi, accantonamenti e comunque disponibilità se non per i soli fini istituzionali, vorrei chiedere la vostra consulenza per sapere se sia corretto che una APS trasferisca sue disponibilità liquide ad altra APS , PER "SOLIDARIETA"' AVENDO PERCHE’ I CONTI IN ROSSO.<br />
Consulenza legale i 07/10/2022
Per riscontrare il quesito del cliente, è opportuno affrontare le problematiche sollevate su due versanti:
  1. la legittimità del trasferimento in denaro in questione;
  2. le conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale illegittimità.
In primo luogo, è opportuno tenere a mente che, ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), il patrimonio degli Enti del Terzo Settore deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le quali, nel caso di specie, coincidono con le attività di promozione sociale individuate nello statuto dell’APS. La medesima disposizione vieta la distribuzione di utili, riserve fondi e altre risorse a favore di fondatori, associati, componenti degli organi sociali, collaboratori e dipendenti. Inoltre, il comma 3 dell’art. 8 del codice terzo settore annovera tra le ipotesi altresì vietate di distribuzione indiretta degli utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
e)  la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non essendo il caso di specie riconducibile a una delle suddette fattispecie, si può ragionevolmente sostenere che l’impiego delle risorse economiche sia legittima laddove le finalità perseguite dall’APS beneficiaria siano corrispondenti o, comunque, analoghe rispetto a quella dell’ente che ha provveduto al versamento. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che entrambe le APS appartengono alla medesima rete associativa,
Fermo quanto sopra esposto, anche sul piano formale – sulla base delle informazioni a nostra disposizione – si può ammettere che l’organo esecutivo dell’APS abbia autorizzato il trasferimento di denaro nelle modalità prescritte dalla legge e dello statuto dell’ente e che, pertanto, la deliberazione con cui è stato disposto il versamento non sia impugnabile per illiceità formali.

In secondo luogo, nella denegata ipotesi l’operazione effettuata sia considerata posta sostanzialmente in violazione dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore, sarebbe applicabile l’art. 18 del c.c. ai sensi del quale i componenti dell’organo amministrativo delle persone giuridiche (nel caso di specie i membri dell’organo esecutivo dell’Ente) sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato, ferma l’esenzione dalla responsabilità dell’amministratore il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno (esenzione che non opera nel caso in cui l’amministratore non partecipante alla formazione dell’atto, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso).

In altri termini, si potrebbe profilare un inadempimento contrattuale dei componenti dell’organo amministrativo dell’APS nei confronti dello stesso ente nei limiti della somma versata all’ente beneficiario.
In ogni caso, non risulterebbe responsabile, in virtù dell’art. 18 del c.c., il componente dell’organo esecutivo che non abbia votato a favore del trasferimento di denaro.