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Articolo 731 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 731 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza(1) sopra un minore, omette, senza giusto motivo(2), d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare(3) è punito con l'ammenda fino a euro 30.]

Note

(1) Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai genitori aventi la patria potestà o, in mancanza, dal tutore (v. 357) o da coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, di cura, per l'esercizio di una professione o di un'arte etc.
(2) La mancanza di un giusto motivo è diversamente considerata quale elemento costitutivo del reato, mentre altri propendono per ritenerla una causa di esclusione della punibilità.
(3) Per quanto attiene la condotta dell'impartire, si ricordi che l'art. 174 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 prevede la possibilità che l'obbligo all'istruzione venga assolto anche direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a garantire la la formazione scolastica dei minori.

Spiegazione dell'art. 731 Codice Penale

Il reato contravvenzionale in oggetto può essere commesso solamente dal soggetto che riveste autorità o è incaricato della vigilanza su di un minore, il quale omette senza giusto motivo, di fargli fornire o fornirgli l'adeguata istruzione elementare e media. L'obbligo è altresì esteso al genitore non affidatario.

La disposizione ha carattere meramente sanzionatorio e fa parte delle norme penali in bianco, vale a dire quelle norme il cui precetto è integrato dalle leggi extrapenali che si susseguono nel tempo, motivo per cui la norma è ad oggi da intendersi rivolta anche all'obbligo di istruzione di scuola secondaria statale di primo grado.

Per quanto riguarda i giusti motivi, che possono escludere la punibilità, essi sono tutti quelli che rendono inattuabile la volontà del soggetto agente, e possono individuarsi nella mancanza assoluta di scuole o di insegnanti, nello stato di salute dell'alunno, la disagiata distanza tra scuola ed abitazione ed il rifiuto categorico ed insuperabile del minore stesso di recarsi a scuola, nemmeno con l'aiuto dei servizi sociali all'uopo destinati.


Massime relative all'art. 731 Codice Penale

Cass. pen. n. 50624/2017

La contravvenzione di cui all'articolo 731 cod. pen. relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la potestà familiare, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo.

Cass. pen. n. 4523/2017

L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.

Cass. pen. n. 4520/2017

L'art. 731 c.p. (che sanziona penalmente la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare), reso applicabile a suo tempo, per effetto dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, anche al caso in cui l'omissione avesse ad oggetto l'istruzione da impartirsi fino al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non è ora più suscettibile di tale applicazione, dovendosi ritenere abrogato il suddetto art. 8 in base all'allegato I, punto 52, del D.L.vo 13 dicembre 2010 n. 212 (recante “Abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'art. 14, comma 14 quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246), e non essendo prevista la sua applicazione, nè altra autonoma sanzione penale, dalle altre disposizioni normative che hanno esteso l'obbligo scolastico fino ad un certo grado dell'istruzione post-elementare.

L'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media.

Cass. pen. n. 16438/2011

Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza.

Cass. pen. n. 22037/2010

L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'estensione della norma sanzionatoria dell'art. 731 c.p. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica "in malam partem").

Cass. pen. n. 26960/2009

La contravvenzione relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori ha carattere permanente, sicché la condotta omissiva cessa o con l'adempimento o il venir meno dell'obbligo stesso o con la emissione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 37400/2007

In tema di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, integrano « giusti motivi» di esclusione della punibilità tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione quali: a) la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; b) lo stato di salute dell'alunno; c) la disagiata distanza tra scuola ed abitazione, se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati; d) il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore, non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali.

Cass. pen. n. 33841/2007

Integra il reato di cui all'art. 731 c.p. la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta di vigilare e controllare che il minore si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione.

Cass. pen. n. 16965/2007

L'art. 731 c.p. sanziona l'inosservanza dell'obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l'istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l'inosservanza dell'art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (nella specie la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 731 c.p. la violazione dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore).

Cass. pen. n. 32539/2006

Il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione dalla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 731 c.p., inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, atteso che si configura quale giusto motivo idoneo ad escludere l'antigiuridicità dell'ipotesi di cui al citato art. 731 soltanto il rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato e che persista dopo che si sia usata ogni argomentazione persuasiva ed ogni altro espediente educativo, secondo il livello socio-economico e culturale dei soggetti coinvolti, e si sia fatto ricorso, ove possibile, agli organi di assistenza sociale.

Cass. pen. n. 13977/2004

Il reato di cui all'art. 731 del c.p., inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori, ha natura plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l'interesse pubblico dello Stato all'ottemperanza all'obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere una adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 30, comma primo, Cost.

Cass. pen. n. 4478/1990

L'obbligo di curare l'istruzione elementare e media del figlio minore sussiste anche se quest'ultimo sia stato affidato — in sede di divorzio — all'altro coniuge. Ne deriva che è configurabile il reato di cui all'art. 731 c.p. a carico del genitore non affidatario, anche quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile, in primo luogo, all'affidatario, ma il comportamento di costui non abbia trovato nell'adeguato interessamento del primo alcun rimedio.

Cass. pen. n. 8425/1989

Anche dopo la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 la inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori è assistita da sanzione penale.

L'inosservanza dell'obbligo di istruzione media dei minori è punibile ai sensi dell'art. 731 c.p. il cui precetto, limitato all'istruzione elementare, deve ritenersi integrato, per la scuola media, con le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 1859 del 1962.

Cass. pen. n. 358/1989

L'art. 731 c.p. ha carattere meramente sanzionatorio ed è compresa tra le norme penali in bianco e cioè di quelle norme il cui precetto è integrato dalle leggi extra penali che si susseguono nel tempo, fermo restando il bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, è individuabile nell'adempimento dell'obbligo scolastico. Ne deriva che l'espressione «istruzione elementare», correlativo alla legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore del codice, non ha significato tassativo. La norma quindi punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico, tanto elementare che post-elementare, poiché, in virtù dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 («istituzione ed ordinamento della scuola media statale») l'obbligo stesso è stato esteso all'istruzione di scuola media.

Cass. pen. n. 5023/1988

Non può non ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisca «giusto motivo», idoneo ad escludere l'antigiuridicità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. ascritta al genitore. Deve trattarsi di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato; il rifiuto deve poi permanere dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.

Cass. pen. n. 4375/1988

L'inosservanza dell'obbligo di sussistenza dei minori è punibile ai sensi dell'art. 731 c.p. il cui precetto deve ritenersi integrato con le norme che prevedono la estensione dell'obbligo scolastico sino al termine della scuola media e comunque fino al compimento del quindicesimo anno di età.

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