Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5023 del 26 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Non puņ non ammettersi che la volontą del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisca «giusto motivo», idoneo ad escludere l'antigiuridicitą dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. ascritta al genitore. Deve trattarsi di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato; il rifiuto deve poi permanere dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.

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