Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 694 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Dispositivo dell'art. 694 Codice Penale

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione [453, 454], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206(1).

Note

(1) Tale sanzione è stata depenalizzata ai sensi dell'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n. 689.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare il corretto svolgimento delle attività commerciale e quindi a garantire il bene pubblico del commercio.

Spiegazione dell'art. 694 Codice Penale

La fattispecie in oggetto, ad oggi depenalizzata, punisce chiunque, avendo ricevuto delle monete false credendole vere, una volta scoperto il fatto non le consegni all'autorità entro tre giorni. Il soggetto deve inoltre indicarne la provenienza, ove possibile.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.