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Articolo 668 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Dispositivo dell'art. 668 Codice Penale

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere(1), senza averli prima comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000(2).

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.

Note

(1) Trattasi di illecito che può essere commesso solo da colui che recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere.
(2) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare la primazia della pubblica amministrazione nel potere di autorizzazione o censura delle opere teatrali o cinematografiche.


Spiegazione dell'art. 668 Codice Penale

L'articolo in oggetto punisce al primo comma la condotta di chi metta in atto opere teatrali senza aver previamente avvisato le autorità competenti.

Al secondo comma punisce invece la riproduzione cinematografica di pellicole non previamente autorizzate e sottoposte al vaglio della censura, a prescindere dal contenuto, censurabile o meno, dell'opera cinematografica stessa.

Il terzo comma impone l'applicazione congiunta e non più solo alternativa della sanzione pecuniaria e della pena detentiva, qualora il fatto sia commesso in spregio del divieto dell'autorità, rivelando dunque un maggior disvalore penale.

Il luogo si considera pubblico qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 266.

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