Cassazione penale Sez. V sentenza n. 887 del 21 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l'autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell'azienda telefonica).

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