(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115.






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