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Articolo 601.1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitł o di tratta

Dispositivo dell'art. 601.1 Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115.

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