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Articolo 549 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Morte o lesione della donna

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 549 Codice Penale

Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

[Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.]

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