Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.
            
            [Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]
 
         
      




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