Il bene giuridico tutelato è l'
incolumità pubblica, con specifico riguardo al pericolo che può determinarsi in conseguenza della
sottrazione o inservibilità di strumenti ed apparecchiature destinate a spegnere incendi o comunque a salvare le persone da una situazione di grave pericolo.
Presupposto del reato è la situazione di pericolo causata da un
incendio, da un'
inondazione e in generale da qualsiasi disastro, dove per esso va inteso un evento macroscopico, dirompente e caratterizzato da una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Trattasi di
reato di evento, in quanto la condotta deve necessariamente impedire o comunque ostacolare l'opera di soccorso, a prescindere che vengano aggravate le conseguenze del disastro.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il
dolo generico, consistente nella volontà di rendere inservibili gli strumenti e le apparecchiature di salvataggio o di impedire od ostacolare il salvataggio, con la consapevolezza di una situazione di emergenza.