Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio(1), sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza(2), è punito con la reclusione da due a sette anni [451].
Note
(1)
È richiesto quale presupposto per la configurabilità del reato che si sia verificato un disastro o un pubblico infortunio, ovvero un evento di notevole dimensione e diffusività.
(2)
Data l'unicità del bene protetto, se l'agente dovesse realizzare contemporaneamente alcune delle condotte previste non si avrebbe la commissione di una pluralità di reati.


Ratio Legis



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