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Articolo 433 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Dispositivo dell'art. 433 Codice Penale

Chiunque attenta(1) alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie(2), è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro(3), la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Note

(1) Essendo un delitto di attentato, rileva qualsiasi comportamento idoneo a creare una condizione di pericolo di tali impianti, non è quindi necessario che l'agente abbia dato luogo ad una reale lesione dell'incolumità pubblica
(2) In quanto l'elenco presente si ritiene tassativo, non si ritiene possano godere di tale copertura penale gli impianti necessari alle comunicazioni radiofoniche o televisive.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che si verifica in presenza di un disastro per tale intendendosi n incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare la sicurezza degli impianti industriali di energia elettrica, del gas e delle pubbliche comunicazioni, data la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

Spiegazione dell'art. 433 Codice Penale

La norma in oggetto punisce la condotta di chi metta in pericolo la pubblica incolumità, attentando alla sicurezza delle opere destinata alla pubblica illuminazione, alla distribuzione di gas ed alle pubbliche comunicazioni.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.
Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.
La norma rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice dovrà accertare la sussistenza del delitto sulla base di tutti gli elementi concreti del fatto.

Il terzo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora dal fatto derivi un disastro, ovvero un evento di danno diffuso che metta in pericolo un numero indeterminato di persone.

Massime relative all'art. 433 Codice Penale

Cass. pen. n. 12418/2008

È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l'incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento.

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