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Articolo 430 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disastro ferroviario

Dispositivo dell'art. 430 Codice Penale

Chiunque cagiona(1) un disastro ferroviario(2) è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432, 449, 450](3).

Note

(1) Si tratta di una condotta a forma libera, che può essere sia attiva sia omissiva, come nel caso della volontaria omissione di determinate manovre da parte del personale preposto.
(2) Per disastro ferroviario s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.
(3) Si differenzia dalla fattispecie di strage di cui all'art. 422, in quanto qui non è richiesto il fine di uccidere.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo, attraverso il danneggiamento dei trasporti ferroviari, di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 430 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza dei trasporti ferroviari.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Nella forma commissiva autore del reato può essere chiunque, mentre nella forma omissiva solamente i soggetti che si trovino in una particolare posizione di garanzia, quali il personale della ferrovia in ordine alla circolazione, e il Ministro dei Trasporti e i soggetti dirigenti per quanto riguarda invece l'attività di controllo e gestione.

Per incidente ferroviario si intende un incidente di non comune gravità, che abbia prodotto danni diffusi e complessi, mettendo in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Nonostante la norma non menzioni il pericolo come elemento costitutivo della fattispecie, facendo dunque propendere per un'ipotesi di reato di pericolo astratto, l'utilizzo del termine “disastro” impone comunque al giudice di verificare l'effettiva entità dei danni e l'effettiva presenza di persone nel raggio d'azione del disastro.

Il tentativo si considera ammissibile, quando si compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare il disastro.

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un disastro, con la consapevolezza di determinare un pericolo per la pubblica incolumità.

Massime relative all'art. 430 Codice Penale

Cass. pen. n. 7817/1990

Risponde del delitto di pericolo di disastro ferroviario colposo e, se ne deriva la morte di persone, anche del delitto di omicidio colposo, l'aiuto macchinista che, in violazione delle prescrizioni regolamentari vincolanti per il personale di condotta delle locomotive, si allontani dalla cabina di guida senza assoluta ed imprescindibile urgenza, dopo l'avvistamento del primo segnale verde, così ponendosi nella condizione di non poter cooperare con il macchinista nelle successive evenienze di guida.

Cass. pen. n. 2085/1989

In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispecie nella categoria dei delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento; invero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e perciò prevedibile dall'agente. (Fattispecie di casellante ferroviario che aveva dimenticato aperte le barriere, sì da consentire, mentre sopraggiungeva un treno, il passaggio di veicoli. Il conduttore del treno, di ciò accortosi, azionando il freno rapido, riuscì a fermare il convoglio sul tratto di passaggio a livello senza danno per alcuno, per la momentanea, casuale assenza di traffico).

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M. P. chiede
venerdì 20/01/2023 - Toscana
“Egregi signori,

lavoro in una multinazionale, sono inquadrato come settimo livello CCNL Metalmeccanici, e mi occupo di Sicurezza su sistemi di segnalamento (sono i sistemi che si incaricano di far circolare i treni in maniera sicura, evitando incidenti e deragliamenti) e di telecomunicazioni.

Ogni tanto leggo di un incidente ferroviario e della "retata" di responsabili o presunti tali che viene fatta dal magistrato che indaga. Sono preoccupato perché non riesco a farmi un'idea precisa di quali siano le mie reali responsabilità, di cosa mi succederebbe (sul piano civile ma soprattutto su quello penale) nel caso ci fosse un incidente su un sistema su cui ho lavorato anche io.

Lavoro prevalentemente su progetti internazionali con il ruolo di "Safety Manager" ma mi capita spesso di firmare cartigli di RFI come "validatore" e non so bene quali responsabilità la cosa comporti.

Potete aiutarmi a fare chiarezza sui rischi connessi al mio ruolo in azienda?

Non so quali informazioni o documenti potrebbero esservi utili per valutare meglio la situazione quindi resto in attesa di vostre eventuali richieste.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 03/02/2023
Dal momento che si tratta di attività ricollegate ai treni possono venire in rilievo:
- i delitti colposi di danno, in quanto vengono qualificati come reato anche eventi di disastro, non solo cagionati intenzionalmente, ma anche a titolo di colpa.
- alcuni dei delitti legati al disastro ferroviario, cioè gli artt. 430-431 c.p..
Un reato è colposo quando è commesso a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto che lo compie, attraverso l'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
Con l’espressione “disastro colposo” si intendono quei comportamenti penalmente rilevanti che provocano incidenti di eccezionale gravità, producendo danni estesi all’ambiente e alla vita/salute di un numero indeterminato di persone.
L’art. 449 del c.p. prevede che "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Qualora la validazione dei sistemi di segnalamento o la firma di carteggi relativi alla sicurezza ferroviaria vengano effettuate in modo superficiale, con imprudenza o disattenzione e si verifichi un disastro ferroviario o un deragliamento proprio a causa del mancato o non corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, chi appone la firma o valida suddetti sistemi rischia di venire indagato per disastro colposo.

L’art. 430 del c.p. prevede che "Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La Corte di Cassazione, in modo simile alla qualificazione del “disastro colposo” intende il “disastro ferroviario” come un evento connotato da straordinarietà di effetti, per gravità, complessità ed estensione ed indeterminatezza del pregiudizio a cose e persone, di entità e di diffusività significativamente ampie, ancorché di proporzioni non necessariamente “immani”. (Cass. Pen., 27 marzo 2014, n. 14524).


La distinzione tra il disastro colposo e il disastro ferroviario sta nel fatto che quest’ultimo viene commesso non con superficialità ma con l’intenzione e la consapevolezza di cagionare con la propria condotta un incidente grave. Dunque ne risponderebbe chi intenzionalmente convalida un sistema di sicurezza malfunzionante o non adeguato, con la volontà di cagionare un disastro.
Tale reato può essere anche omissivo, nel senso che viene commesso evitando di tenere un comportamento dovuto.
In questo caso possono rispondere penalmente solamente i soggetti che si trovino in una particolare posizione di garanzia: tale è la posizione ricoperta da un soggetto che, in considerazione della qualifica che riveste, o di una situazione di fatto in cui si trova, ha l’obbligo di impedire il verificarsi di un determinato evento, inteso come conseguenza di un reato, e se non compie l’azione necessaria perché l’evento sia evitato incorre in responsabilità penale.

Tralasciando l’ipotesi in cui provochi intenzionalmente un disastro, se un soggetto che si occupa dei sistemi di sicurezza sulla circolazione dei treni, predisponendoli o firmandone i relativi carteggi, lavora con scarsa diligenza e superficialità e - in conseguenza di ciò - si verifica un deragliamento, tale soggetto potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente dell’avvenuto disastro; ciò in virtù del fatto che il soggetto è responsabile proprio di far circolare i treni in maniera sicura. Stessa cosa dicasi nel caso in cui il soggetto ometta di tenere comportamenti dovuti, ad esempio non controllando un sistema che potrebbere/dovrebbe controllare.

Chiaro che per fornire un parere più esaustivo sarebbe necessario capire a fondo:
- il tipo di attività lavorativa che viene concretamente svolta
- che tipo di documenti vengono firmati
- da chi è chiesta la firma e in virtù di quale rapporto