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Articolo 534 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sfruttamento di prostitute

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 534 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75.

[Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

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