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Articolo 520 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Congiunzione carnale commessa con abuso della qualitą di pubblico ufficiale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 520 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

[Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.]

Massime relative all'art. 520 Codice Penale

Cass. pen. n. 5321/2004

I delitti contro la libertą sessuale commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, ai fini dell'applicabilitą della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 520 c.p. (qualitą di pubblico ufficiale), non č necessario che il pubblico ufficiale abbia commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti la funzione, essendo sufficiente che tra la qualitą del colpevole ed il fatto esista un nesso causale. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua in relazione agli atti di libidine commessi da un insegnante nei confronti di un'alunna).

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