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Articolo 408 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio delle tombe

Dispositivo dell'art. 408 Codice Penale

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura(1), commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [724](2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note

(1) Per "altri luoghi di sepoltura" si intendono quelli in cui si trova una tomba, un sepolcro o è seppellito un cadavere, come gli ossari di guerra, i sepolcreti provvisori etc. Non vi rientrano invece il monumento al Milite Ignoto e le tombe private autorizzate.
(2) Si considerano "cose destinate al culto dei defunti" le croci, le immagini sacre, le lampade, le fotografie, i candelabri, mentre le "cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri" sono considerate i cancelli, le mura, le porte, i monumenti.

Ratio Legis

Tradizionalmente si rinviene in tale disposizione la ratio di voler tutelare il sentimento di pietà per i defunti, tuttavia la dottrina più recente ritiene inaccettabile che un sentimento possa essere oggetto di tutela penale, richiedendo quindi un intervento legislativo che ridefinisca la fattispecie in termini di sanità pubblica.

Spiegazione dell'art. 408 Codice Penale

Bene giuridico oggetto di tutela è l'onorabilità dei defunti, punendo condotte atte a vilipendere le tombe, i sepolcri, le urne e le cose destinate al culto dei defunti ovvero ad ornamento e difesa dei cimiteri.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia.



Massime relative all'art. 408 Codice Penale

Cass. pen. n. 43093/2021

Integra il reato di vilipendio delle tombe il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti che rechino danno alle stesse, le lordino o vi imprimano segni grafici vilipendiosi ovvero ne comportino la rimozione, anche parziale, con eventuale sostituzione con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale.

Il reato di vilipendio delle tombe di cui all'art. 408 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio stesso insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo richiesto dalla norma, quale cimitero o altro luogo di sepoltura, essendo pertanto irrilevante il movente dell'azione né essendo necessaria l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto.

Cass. pen. n. 4038/1985

È ravvisabile il delitto di vilipendio delle tombe, previsto dall'art. 408 cod. pen., nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se abbia ciò fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto.

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