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Articolo 397 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 397 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

  1. 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
  2. 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
  3. 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
  4. 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato i delitti cavallereschi disciplinati dagli artt. 394-401, ormai anacronistici, in quanto fondati su costumi ormai desueti.

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