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Articolo 387 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Colpa del custode

Dispositivo dell'art. 387 Codice Penale

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato(1), ne cagiona, per colpa [43](2), l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391](3).

Note

(1) Secondo la dottrina maggioritaria rientrano tra i soggetti attivi coloro che rivestono funzioni di direzione degli istituti di custodia e coloro che svolgono funzioni esecutive di controllo all'interno delle stesse strutture, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia che hanno in custodia il soggetto dopo l'arresto o il fermo.
(2) L'evasione deve quindi essere la conseguenza della violazione colpevole di doveri di custodia, eccetto i casi di errore scusabile del soggetto attivo.
(3) L'aver procurato la cattura dell'evaso assume il valore di causa speciale di non punibilità e non di circostanza attenuante, come nel caso di procurata evasione ex art. 386.

Ratio Legis

La norma si ritiene tuteli tutte le forme di detenzione o restrizione disposte dall'autorità giudiziaria, garantendo che queste, se legalmente disposte, vengano mantenute.

Spiegazione dell'art. 387 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'interesse al rispetto delle restrizioni della libertà personale legittimamente disposte.

La norma prevede espressamente una fattispecie colposa di procurata o agevolata evasione (art. 386) e configura un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dalla persona che abbia, anche temporaneamente, in custodia la persona legalmente detenuta o arrestata.

Per contro, la pena è diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto oppure se, nel termine di tre mesi, il colpevole procuri la cattura dell'evaso, o almeno la presentazione di quest'ultimo alle autorità.

Massime relative all'art. 387 Codice Penale

Cass. pen. n. 25979/2010

Ai fini dell'integrazione del reato di colpa del custode di cui all'art. 387 c.p. č necessario che sussista, e sia all'evidenza riconoscibile, il nesso di causalitā tra l'evasione della persona sottoposta a custodia e il fatto addebitato all'agente. (Fattispecie relativa all'inosservanza di norme regolamentari da parte degli agenti di polizia penitenziaria, nel corso del servizio di traduzione di un detenuto dall'istituto di pena ove si trovava ristretto al locale nosocomio).

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