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Articolo 370 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Dispositivo dell'art. 370 Codice Penale

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione(1).

Note

(1) Si tratta di una circostanza attenuante speciale qualora il reato oggetto di simulazione o calunnia abbia natura di contravvenzione. Alcuni ritengono che, nonostante il mancato riferimento, debba applicarsi anche all'autocalunnia di cui all'art. 369.

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia.

Spiegazione dell'art. 370 Codice Penale

La disposizione in oggetto consente il riconoscimento di una circostanza attenuante autonoma, qualora il fatto oggetto di simulazione o calunnia configuri una mera contravvenzione. Questo in considerazione della generale minore gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti.

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