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Articolo 290 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Dispositivo dell'art. 290 Codice Penale

Chiunque pubblicamente(1) [266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario(2), è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000(3).

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [292bis, 313].

Note

Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sé indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
(2) Il catalogo delle istituzioni è da considerarsi tassativo e quindi non estendibile.
(3) Il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di modifica da parte della l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art 11), fino ad allora consistente nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Ratio Legis

La norma tutela le istituzioni, il sentimento di italianità e i simboli rappresentativi dello Stato, così da non intaccare il principio di autorità.

Spiegazione dell'art. 290 Codice Penale

I reati di vilipendio politico sono destinate a tutelare il prestigio delle istituzioni costituzionali, delle forze armate e di liberazione.

Il vilipendere non si identifica con la mera critica, anche aspra, nei confronti delle istituzioni, ma solamente con la critica che ecceda i limiti di decoro e correttezza e del prestigio delle stesse.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia, in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze.

Elemento costitutivo del reato è infatti la manifestazione pubblica della critica, mentre l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla coscienza e volontà di arrecare offesa all'istituzione, senza che possa attribuirsi rilevanza ai motivi che hanno spinto il colpevole ad agire.

Massime relative all'art. 290 Codice Penale

Cass. pen. n. 35328/2022

Non integra il reato di cui all'art. 290 cod. pen. la condotta di vilipendio della polizia municipale, non avendo tale corpo di polizia civile la qualifica di "Forza Armata".

Cass. pen. n. 10173/1979

È manifestamente infondata — in relazione all'art. 21 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del c.p. sotto il profilo che il predetto articolo punendo il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate impedirebbe la libera manifestazione del pensiero.

Cass. pen. n. 7386/1978

L'art. 290 c.p. non è stato abrogato dall'art. 49 Cost. né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l'adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa.

Cass. pen. n. 5864/1978

Il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decanta, quindi, nell'abuso del diritto e cioè nel fatto-reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a sé stesso. L'elemento soggettivo del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, consiste nella coscienza e volontà di esprimere offensivi ed aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che l'agente non poteva non rendersi conto del carattere grossolano dell'offesa — pronunciata senza alcuna necessità e senza alcuna relazione con una obiettiva critica — e del significato vilipendioso della stessa). Integra l'elemento materiale del reato di vilipendio ogni espressione dal significato offensivo univoco esprimente disprezzo verso l'istituzione tutelata. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa parte delle Forze armate dello Stato e rientra, quindi, nel novero delle istituzioni il cui prestigio è tutelato dall'art. 290 del c.p.

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