(1)La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275 bis, 275 ter, 275 quater, 275 quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.
I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.





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