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Articolo 271 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Associazioni antinazionali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 271 Codice Penale

La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2001, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo.

[Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.]


Brocardi

Crimen maiestatis

Spiegazione dell'art. 271 Codice Penale

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presente norma per contrasto con l'art. 18, osservando che, non essendo più previsto come illecito penale (a seguito della sentenza n. 97/1966) che il singolo svolga opera di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a realizzare la medesima finalità, dato che l'art. 18 Cost. riconosce la libertà di associazione per fini che non siano vietati dalla legge dello Stato.

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