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Articolo 270 quinquies 2 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Dispositivo dell'art. 270 quinquies 2 Codice Penale

(1)Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.

Spiegazione dell'art. 270 quinquies 2 Codice Penale

La norma in oggetto punisce chiunque commetta atti di favoreggiamento reale nei confronti degli associati al terrorismo, ovvero di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato imposte sui beni o sul denaro ritenuto dal giudice destinato a finanziare attività terroristiche.

Qui non può parlarsi di reato di mero pericol, come per la maggior parte delle fattispecie del presente capo, bensì di reato di evento, in cui la sottrazione dei beni o del denaro dal vincolo non determina di per sè un pericolo per l'ordine pubblico, ma, per contro, impedisce la corretta amministrazione della giustizia, lesa dalla vanificazione del provvedimento ablatorio del giudice.

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