La norma in oggetto punisce chiunque commetta atti di favoreggiamento reale nei confronti degli associati al terrorismo, ovvero di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato imposte sui beni o sul denaro ritenuto dal giudice destinato a finanziare attività terroristiche.
Qui non può parlarsi di reato di mero pericol, come per la maggior parte delle fattispecie del presente capo, bensì di reato di evento, in cui la sottrazione dei beni o del denaro dal vincolo non determina di per sè un pericolo per l'ordine pubblico, ma, per contro, impedisce la corretta amministrazione della giustizia, lesa dalla vanificazione del provvedimento ablatorio del giudice.